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Il nuovo accordo Stato-Regioni

Cosa cambia per la formazione?

Un nuovo accordo Stato-Regioni è entrato in vigore e a livello formativo ci si chiede quali siano le novità da doversi applicare, e che cosa cambi sia per chi si occupi di formazione, sia per coloro che vogliano migliorare il proprio profilo seguendo corsi e aggiornamenti.

Innanzitutto, l’accordo del Luglio del 2016 è entrato pienamente in vigore lo scorso 3 settembre, rendendo operative le disposizioni in esso contenute e andando a sostituire l’accordo precedente, che risaliva al 2006.

L’oggetto dell’accordo è di certo interessante: ci si occupa, in particolare, dei Responsabili e Addetti ai servizi di Prevenzione e Protezione, con previsioni che, per un anno (quindi fino al luglio del 2017), potranno ancora subire alcune modifiche.


IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI: NUOVI CRITERI PER I DOCENTI

Come primo elemento, nel nuovo accordo Stato-Regioni vengono previste disposizioni che cambiano l’accesso al ruolo di docente.

Chi si occuperà, infatti, di formare i partecipanti ai corsi dovrà:

Aver maturato un’esperienza come docente esterno per un monte di almeno 90 ore nei tre anni precedenti;
Avere una laurea che sia coerente con l’oggetto dell’insegnamento, oppure aver frequentato corsi tematici post-laurea;
Oppure, aver frequentato corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per almeno 64 ore totali con almeno 12 mesi di esperienza lavorativa sul campo;
Oppure, aver frequentato corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per almeno 40 ore totali con almeno 18 mesi di esperienza lavorativa sul campo;
Oppure, avere almeno un’esperienza lavorativa di tre anni nel campo della sicurezza sul lavoro;
Oppure, avere un’esperienza di almeno sei mesi come RSPP o dodici mesi in quello di ASPP, sempre in coerenza con l’ambito di insegnamento;

Inoltre, il diploma di scuola secondaria superiore costituisce sempre titolo fondamentale, così come l’aver superato l’esame di abilitazione all’insegnamento (che può essere sostituito dall’esperienza come docente nel campo specifico).


IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI: COSA CAMBIA PER CHI SI FORMA

Nell’ambito della formazione, le modifiche apportate dal nuovo accordo sono molteplici, e possono essere riassunte in alcuni punti fondamentali:

Possibilità di erogare la formazione specifica relativa al basso rischio nella modalità e-learning (corsi a distanza e online);
I corsi RLS non saranno più eseguibili in modalità e-learning, così come per i corsi di Primo Soccorso e per quelli Antincendio;
Il monte ore previsto per il Modulo A è ancora di 28 ore. Tale modulo diventa propedeutico per lo svolgimento della formazione relativa agli altri moduli ma, con le nuove disposizioni, si può svolgere anche come formazione a distanza;
Il Modulo C vede ancora un monte ore di 24 totali;
Il Modulo B vede oggi la possibilità di seguire una formazione di 48 ore totali ed è diventato, diversamente rispetto a quanto previsto precedentemente, uguale per tutti;
In alcuni settori sarà necessario seguire moduli specifici, come per la pesca e l’agricoltura, per estrazioni e costruzioni, per la sanità residenziale e per il settore chimico e petrolchimico;
Oggi l’aggiornamento per ASPP diventa di sole 20 ore in un quinquennio, mentre per RSPP diventa di 40 ore, sempre nell’arco di cinque anni;
E’ stata, infine, ripristinata la possibilità di partecipare a convegni e seminari che possono superare anche i 35 partecipanti. In questo caso, si potranno maturare solo 10 ore nei cinque anni per gli ASPP, e 20 per gli RSPP.


Il nuovo accordo, infine, ha il pregio di definire con precisione anche i contenuti, le unità didattiche e le modalità con le quali si potranno svolgere i corsi. Questo è un elemento da sottolineare, in quanto consentirà ai lavoratori di avere la sicurezza di essere stati correttamente formati, e il datore di lavoro potrà essere altrettanto protetto, poiché chi lavorerà con lui e per lui sarà stato adeguatamente preparato per il ruolo che dovrà ricoprire.



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